E’ opportuno specificare che, il possessore di uno o più cani è obbligato ad applicare regole e leggi per la tutela dell’animale.
A tal fine si rendono noti i primi doveri dei proprietari:
L’ACQUISTO:
La Legge vieta la vendita di cani METICCI ed il suo commercio Decr. Leg. 30.12.1992 n. 529 (G.U. n. 007 suppl. ord. Dell’11.1.1993) attuazione direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.
La vendita prevista per soggetti di PURA RAZZA per i quali l’allevatore impiega ed impegna la riproduzione a norma delle leggi che ne fanno capo all’allevatore stesso con gli enti preposti : ENCI ed ASL.
Gli stessi animali sono dotati di iscrizione all’albo genealogico e possessori di pedigree.
IL MICROCHIP:
Mettere il microchip al cane è un obbligo di legge (spetta all’allevatore. Nel caso di possesso di cane ceduto senza microchip spetta al proprietario detentore).
La registrazione dei cani nelle banche regionali è un atto obbligatorio stabilito dalla legge n. 281 del 1991(legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo), concetto poi nell’Ordinanza 6 agosto 2008 (ordinanza recante misure urgenti per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina) poi prorogata con un altra Ordinanza del 21/7/2010.
COSA ACCADE SE NON SI APPLICA IL MICROCHIP AL CANE:
° CONTRIBUITE AD INCREMENTARE IL RANDAGISMO E L’ABBANDONO DEI CANI.
° STATE VIOLANDO LA LEGGE.
° SIETE SANZIONABILI
° IN CASO DI SMARRIMENTO NON POTRETE ACCERTARNE LA PROPRIETA’
° NON E’ UN ATTO D’AMORE VERSO IL VOSTRO CANE.
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