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È stata depositata in data odierna la sentenza n. 10009 del 2017 della Corte di Cassazione III sez penale che, ha confermato la sentenza del tribunale di Busto Arsizio che condannava la signora xxxx alla pena, condizionatamente sospesa, di € 2.000,00 di ammenda, in quanto riconosciuta colpevole, con le attenuanti generiche, della contravvenzione di cui all’articolo 727 c.p.

Nello specifico si tratta della contravvenzione concernente l’abbandono di animali, nello specifico l’articolo 727 c.p. così recita: ”chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000,00 a € 10.000. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze ”.

Secondo quanto era emerso nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato si era reso responsabile di avere mantenuto, all’interno di un locale chiuso concesso in comodato d’uso, 25 gatti selvatici e un cavallo, in condizioni ambientali incompatibili con la natura degli stessi animali, a causa delle quali essi avevano patito gravi sofferenze.

Ciò in quanto, da un lato, il locale si trovava in pessime condizioni igieniche, con il pavimento completamente imbrattato di feci e di urina frammiste a segatura e sporcizia varia, tali da provocare esalazioni ammoniacali urticanti ed a contaminare il cibo all’acqua, sicché i felini presenti, già sofferenti in considerazione dello stato di cattività nel quale erano stati costretti nonostante la loro abitudine a vivere in una condizione di libertà, avevano patito rilevanti sofferenze fisiche o psichiche; dall’altro lato, il cavallo presentava uno stato di marcata sofferenza fisica legato alla mancata somministrazione di antidolorifici e alla mancata adozione di misure ortopediche, quali un’adeguata ferratura agli zoccoli anteriori, atte a lenire il dolore derivante dalla grave zoppia che lo affliggeva.

Avverso la predetta sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore fiduciario.

La suprema corte però ha dichiarato il ricorso infondato per i seguenti motivi: innanzitutto considerato in diritto l’articolo 727 CP, rubricato “abbandono di animali”, punisce, al comma due, la condotta di colui il quale “detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, il reato in questione è integrato dalla condotta, anche occasionale e non riferibile al proprietario, di detenzione degli animali con modalità tali da arrecare agli stessi gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali.

Gli ermellini, con tale pronuncia, arrivano a definire che ai fini dell’integrazione del reato in esame (ex art. 727 c.p.) non è necessario che l’animale riporti una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere anche soltanto in meri patimenti, la cui inflizione sia non necessaria in rapporto alle esigenze della custodia e dell’allevamento dello stesso.

Nel caso di specie i gatti avevano riportato delle infezioni  respiratorie per le scarse condizioni igieniche, che già di per  sé avrebbe integrato il reato di cui sopra, ma la suprema corte afferma a chiare lettere che va oltremodo  punito il forte disagio degli animali, in quanto particolarmente reattivi e fobici.

In base a questa motivazione, si legge ancora in sentenza, assume scarso rilievo la circostanza che, come evidenziato dal ricorso della donna, non sia stata adeguatamente ricostruita l’eziologia dell’A.I.D.S. felina, richiamata, per la prima volta, dal giudice di merito nella sentenza come dato di fatto adeguatamente riscontrato, sia pure per alcuni soltanto degli esemplari, e apoditticamente posto in relazione alla situazione di stress e di promiscuità degli animali.

Infatti, afferma la Corte che “la già sottolineata condizione dei felini doveva ritenersi sufficiente a integrare la fattispecie contestata, indipendentemente dalla eventuale presenza della predetta sindrome immuno-depressiva”.