“Rischia il carcere l’affidatario del bambino che si trasferisce all’estero senza avvertire l’ex compromettendo, in questo modo, il diritto di visita dell’altro genitore. Inoltre, ai fini della configurabilità dell’illecito non è necessario che il provvedimento del giudice sia già esecutivo.”
E’ arrivata a queste conclusioni la Corte di Cassazione con sentenza n.33983 del 3 agosto 2015, la quale ha respinto il ricorso di una donna che si era trasferita all’estero con il figlio affidatole dal Giudice della separazione.
La donna ha evitato il carcere solo perché il reato si è prescritto. Dovrà comunque risarcire l’altro coniuge per il disagio creato.
Su tale punto, i Supremi Giudici hanno spiegato che in tale materia “si intersecano opposte esigenze di tutela dell’esercizio di diritti fondamentali, quali quelli del minore a un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, cui corrisponde il diritto di ciascuno di essi a tutelare il legame con i propri figli, ed il diritto di libertà e di stabilimento di ciascun genitore, il cui opportuno contemperamenti esige l’intervento del giudice”.
La conseguenza di tale previsione, non è quella di porre un limite alla libertà di movimento del genitore affidatario, ma di individuare la possibilità di conciliare, con nuove prescrizioni, i diritti degli altri componenti della famiglia.
L’applicazione della fattispecie richiamata non può considerarsi conseguenza di una impropria e illegittima imposizione di una limitazione della libertà di stabilimento del coniuge affidatario, contrastante con i principi contenuti nella convenzione Dell’Aja, ma effetto della concreta limitazione dei diritti della controparte alla cui tutela era funzionale la previsione giudiziale sul diritto di visita, disattesa con modalità concretamente elusive.
Ciò perché l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del Giudice civile che riguardi l’affidamento di un minore può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la frustrazione di quelle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, quando questi siano finalizzati ad ostacolare ed impedire di fatto l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole.
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