Le normative inerenti il commercio, il trasporto, la vendita e l’iscrizione nei registri anagrafici sono purtroppo ad oggi assai limitate.
Tra quelle comunque interessanti che riguardano l’iscrizione dei nostri Amici a quattro zampe nei registri delle anagrafi di competenza territoriale vi è il Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992 nonché la direttiva Europea n. 91/174/CEE inerente alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza .
Tale Decreto norma in merito giustappunto alle iscrizioni dei nostri animali presso i libri genealogici ed i registri anagrafici, inoltre detta alcune disposizioni in merito alla riproduzione e al commercio degli animali.
Il predetto decreto difatti specifica innanzitutto all’art. 2 che: “I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, di cui all’art. 1, lettere a) e b), dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell’agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch’essi con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste”.
Sempre il predetto decreto Legislativo statuisce come già anticipato ut supra anche in merito sia alla riproduzione sia commercializzazione degli animali.
In particolare il D.Lgs n. 529 in merito alla riproduzione all’art. 3 recita : “I soggetti delle specie e razze di cui all’art. 1, originari dei Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria…”
Per quanto concerne invece la commercializzazione degli animali il Decreto Legislativo n. 529 all’art. 5 afferma che” E’ consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall’associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico…”.
- E’ ammessa, altresì, la commercializzazione di animali di razza originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell’agricoltura e delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato l’esistenza di una normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse condizioni e’ ammessa la commercializzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari…”.
Ciò posto per una lettura più approfondita si riportano di seguito integralmente i testi del Decreto Legislativo n. 529 del 1992 e della direttiva europea 91/174/CEE.
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 529 – Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione
degli animali di razza.
(GU n.7 del 11-1-1993 – Suppl. Ordinario n. 5)
Vigente al: 26-1-1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’art. 21 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante
delega al Governo per l’attuazione della direttiva 91/174/CEE del
Consiglio del 25 marzo 1991;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
- Il presente decreto disciplina:
- a) l’istituzione, per gli animali, compresi nell’elenco di cui
all’allegato II del Trattato istitutivo della Comunità Economica
Europea, ed appartenenti a specie e razze diverse da quelle
regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, del relativo libro
genealogico, così come definito nell’allegato al presente decreto;
- b) l’istituzione, per le specie e razze autoctone di cui alla
lettera a), che presentino limitata diffusione, per le quali non
siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro
anagrafico, così come definito nell’allegato al presente decreto;
- c) la riproduzione dei detti animali secondo le norme stabilite,
per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri
genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2;
- d) la commercializzazione degli stessi animali e dello sperma,
degli ovuli e degli embrioni ad essi relativi, secondo le norme
stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei
libri genealogici o dei registri anagrafici, nonché sulla base della
apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5.
Art. 2.
- I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti,
previa approvazione con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle
foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di
razza, di cui all’art. 1, lettere a) e b), dotate di personalita’
giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento
del Ministro dell’agricoltura e delle foreste. Detti libri
genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate
associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch’essi
con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile
dell’associazione nazionale a ciò preposto che custodisce i libri
genealogici ed i registri anagrafici di cui al comma 1 in difformità
delle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.
5.000.000 a L. 30.000.000.
Art. 3.
- I soggetti delle specie e razze di cui all’art. 1, originari dei
Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla
riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione
artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici ed
attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse
condizioni e’ altresì ammesso l’impiego di materiale seminale, di
ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.
- I soggetti delle specie e razze di cui all’art. 1, provenienti
da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione
naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni
stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze,
purché in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali,
stabiliti con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste.
Alle stesse condizioni è altresì ammesso l’impiego di materiale
seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di
detti Paesi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle
riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ammette alla
riproduzione animali in violazione delle prescrizioni contenute nei
commi 1 e 2 e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.
Art. 4.
- Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste, su parere
dell’Istituto sperimentale per la zootecnia, può autorizzare, anche
in deroga a quanto stabilito nell’art. 1, comma 1, lettera c) e nei
libri genealogici o nei registri anagrafici ad essi relativi,
l’impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di
ricerca e di sperimentazione.
Art. 5.
- E’ consentita la commercializzazione di animali di razza di
origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e
degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a
soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino
accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata
dall’associazione degli allevatori che detiene il relativo libro
genealogico o il registro anagrafico.
- E’ ammessa, altresì, la commercializzazione di animali di razza
originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell’agricoltura e
delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato l’esistenza
di una normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse
condizioni e’ ammessa la commercializzazione dello sperma, degli
ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei
Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle
riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza
gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni
ivi contenute e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.
Art. 6.
- I disciplinari di cui all’art. 2 attualmente vigenti in materia
di istituzione e tenuta dei libri genealogici e dei registri
anagrafici, sono modificati in conformità alla normativa comunitaria
ed alle disposizioni di cui al presente decreto.
- Con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste si
provvederà al recepimento della normativa tecnica emanata dalla
Comunità economica europea in applicazione della direttiva
91/174/CEE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 1992- SCALFARO, AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie COLOMBO, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
ALLEGATO
Libro genealogico.
- Per il libro genealogico si intende il libro tenuto da un’associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l’indicazione dei loro ascendenti e delle prestazioni riproduttive e produttive.
Registro anagrafico.
- Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da un’associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l’indicazione dei loro ascendenti, se noti, e delle eventuali prestazioni riproduttive e produttive.
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1991 relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (91/174/CEE).
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che gli animali di razza, in quanto animali vivi, sono compresi nell’elenco di cui all’allegato II del trattato;
considerando che l’allevamento di animali di razza rientra generalmente fra le attività agricole; che esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale e merita pertanto di essere incentivato;
considerando che per le specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina sono state previste, nell’ambito comunitario, norme specifiche di armonizzazione in campo zootecnico;
considerando che, ai fini di uno sviluppo razionale dell’allevamento di animali di razza e per accrescere così la produttività del settore, è opportuno emanare norme comunitarie in materia di commercializzazione di questi animali;
considerando che, in linea di massima, gli scambi intracomunitari non possono essere vietati, limitati o ostacolati;
considerando che occorre estendere ai bufali riproduttori di razza pura le disposizioni applicabili ai bovini riproduttori di razza pura e modificare di conseguenza la direttiva 77/504/CEE (4);
considerando che occorre prevedere che le disposizioni della direttiva 90/425/CEE (5) siano applicabili a questo settore;
considerando che è d’uopo disporre che le importazioni di animali di razza provenienti da paesi terzi non possano essere effettuate a condizioni meno rigorose di quelle applicate nella Comunità,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva, si intende per animali di razza: ogni animale d’allevamento contemplato nell’allegato II del trattato, i cui scambi non siano ancora stati oggetto di regolamentazione comunitaria zootecnica più specifica e che sia iscritto oppure registrato in un registro o in un libro genealogico tenuto da un’organizzazione o da un’associazione di allevatori riconosciuta.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
– la commercializzazione di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi non sia vietata, limitata od ostacolata per motivi di carattere zootecnico o genealogico;
– per assicurare il rispetto delle disposizioni del primo trattino i criteri di autorizzazione e di riconoscimento delle organizzazioni o delle associazioni di allevatori, i criteri d’iscrizione o di registrazione nei registri e nei libri genealogici, i criteri di ammissione alla riproduzione di animali di razza e all’impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, nonché il certificato da prescrivere ai fini della loro commercializzazione siano stabiliti in modo non discriminatorio, nel rispetto dei principi stabiliti dall’organizzazione o dall’associazione che tiene il registro o il libro genealogico dell’origine della razza.
Nell’attesa dell’attuazione delle eventuali modalità d’applicazione di cui all’articolo 6, le legislazioni nazionali rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.
Articolo 3
All’articolo 1, lettera a) della direttiva 77/504/CEE le parole « compresi i bufali » vengono inserite dopo le parole « della specie bovina ».
Articolo 4
Al capitolo II dell’allegato A della direttiva 90/425/CEE, viene aggiunta la seguente rubrica:
« Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.
GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37. »
Articolo 5
Fino all’applicazione di una regolamentazione comunitaria in materia, le condizioni applicabili alle importazioni in provenienza da paesi terzi di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, non devono essere più favorevoli di quelle vigenti negli scambi intracomunitari.
Articolo 6
Le modalità d’applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all’articolo 11 della direttiva 88/661/CEE (6).
Articolo 7
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1o gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari dalla presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1991. Per il Consiglio
Il Presidente
- STEICHEN (1) GU n. C 304 del 29. 11. 1988, pag. 6. (2) GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 365. (3) GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 25. (4) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8. Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8). (5) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/675/CEE (GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1). (6) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.
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