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Le normative inerenti il commercio, il trasporto, la vendita e l’iscrizione nei registri anagrafici sono purtroppo ad oggi assai limitate.

Tra quelle comunque interessanti che riguardano l’iscrizione dei nostri Amici a quattro zampe nei registri delle anagrafi di competenza territoriale vi è il Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992 nonché la direttiva Europea n. 91/174/CEE inerente alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza .

Tale Decreto norma in merito giustappunto alle iscrizioni dei nostri animali presso i libri genealogici ed i  registri  anagrafici, inoltre detta alcune disposizioni in merito alla riproduzione e al commercio degli animali.

Il predetto decreto difatti specifica innanzitutto all’art. 2 che:  “I libri genealogici ed i  registri  anagrafici  sono  istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di  specie  o  di razza, di cui all’art. 1, lettere a) e  b),  dotate  di  personalità giuridica ed in possesso dei requisiti  stabiliti  con  provvedimento del  Ministro  dell’agricoltura  e   delle   foreste.   Detti   libri genealogici  e  registri  anagrafici  sono  tenuti  dalle  menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch’essi con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste”.

Sempre il predetto decreto Legislativo statuisce come già anticipato ut supra anche in merito sia alla riproduzione sia commercializzazione degli animali.

In particolare il D.Lgs n. 529 in merito alla riproduzione all’art. 3 recita : “I soggetti delle specie e razze di cui all’art. 1, originari dei Paesi  membri  della  Comunità  economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in  fecondazione  naturale  che  per  inseminazione artificiale,   purché  in  possesso  dei  requisiti  genealogici  ed attitudinali disciplinati dalla normativa  comunitaria…”

Per quanto concerne invece la commercializzazione degli animali il Decreto Legislativo n. 529 all’art. 5 afferma che” E’  consentita  la  commercializzazione  di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli  e degli   embrioni  dei  medesimi,  esclusivamente  con  riferimento  a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di  cui al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettere a) e b), e che risultino accompagnati  da  apposita  certificazione  genealogica,   rilasciata dall’associazione  degli  allevatori  che  detiene  il relativo libro genealogico o il registro anagrafico…”.

  1. E’ ammessa, altresì, la commercializzazione di animali di razza originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell’agricoltura e delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato  l’esistenza di  una  normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse condizioni e’ ammessa  la  commercializzazione  dello  sperma,  degli ovuli  e  degli  embrioni provenienti dai detti animali originari dei Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni più  favorevoli  di  quelle riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari…”.

Ciò posto per una lettura più approfondita si riportano di seguito integralmente i testi del Decreto Legislativo n. 529 del 1992 e della direttiva europea 91/174/CEE.

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 529  – Attuazione  della  direttiva  91/174/CEE  relativa alle  condizioni zootecniche   e  genealogiche che disciplinano la commercializzazione

degli animali di razza.

(GU n.7 del 11-1-1993 – Suppl. Ordinario n. 5)

 

Vigente al: 26-1-1993

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’art. 21 della legge  19  dicembre  1992,  n.  489,  recante

delega al Governo per l’attuazione  della  direttiva  91/174/CEE  del

Consiglio del 25 marzo 1991;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche

comunitarie e per gli affari regionali, di concerto  con  i  Ministri

degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

  1. Il presente decreto disciplina:
  2. a) l’istituzione, per gli animali, compresi nell’elenco  di  cui

all’allegato II del Trattato  istitutivo  della  Comunità  Economica

Europea,  ed  appartenenti  a  specie  e  razze  diverse  da   quelle

regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, del relativo  libro

genealogico, così come definito nell’allegato al presente decreto;

  1. b) l’istituzione, per le specie e razze autoctone  di  cui  alla

lettera a), che presentino limitata  diffusione,  per  le  quali  non

siano  istituiti  i  libri   genealogici,   del   relativo   registro

anagrafico, così come definito nell’allegato al presente decreto;

  1. c) la riproduzione dei detti animali secondo le norme stabilite,

per ciascuna razza e specie,  dai  relativi  disciplinari  dei  libri

genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2;

  1. d) la commercializzazione degli stessi animali e  dello  sperma,

degli ovuli e degli embrioni  ad  essi  relativi,  secondo  le  norme

stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei

libri genealogici o dei registri anagrafici, nonché sulla base della

apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5.

                               Art. 2.

  1. I libri genealogici ed i registri  anagrafici  sono  istituiti,

previa approvazione con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle

foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di  specie  o  di

razza, di cui all’art. 1, lettere a) e  b),  dotate  di  personalita’

giuridica ed in possesso dei requisiti  stabiliti  con  provvedimento

del  Ministro  dell’agricoltura  e   delle   foreste.   Detti   libri

genealogici  e  registri  anagrafici  sono  tenuti  dalle  menzionate

associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch’essi

con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste.

  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   responsabile

dell’associazione nazionale a ciò preposto che  custodisce  i  libri

genealogici ed i registri anagrafici di cui al comma 1 in difformità

delle prescrizioni contenute negli appositi  disciplinari  è  punito

con la sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  L.

5.000.000 a L. 30.000.000.

Art. 3.

  1. I soggetti delle specie e razze di cui all’art. 1, originari dei

Paesi  membri  della  Comunità  economica europea, sono ammessi alla

riproduzione, sia in  fecondazione  naturale  che  per  inseminazione

artificiale,   purché  in  possesso  dei  requisiti  genealogici  ed

attitudinali disciplinati dalla normativa  comunitaria.  Alle  stesse

condizioni  e’  altresì  ammesso l’impiego di materiale seminale, di

ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

  1. I soggetti delle specie e razze di cui all’art. 1,  provenienti

da  Paesi  terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione

naturale che per inseminazione artificiale,  alle  stesse  condizioni

stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze,

purché  in  possesso  dei  requisiti  genealogici  ed  attitudinali,

stabiliti con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle  foreste.

Alle  stesse  condizioni  è  altresì ammesso l’impiego di materiale

seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da  animali  originari  di

detti  Paesi.  Non  sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle

riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.

  1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  ammette  alla

riproduzione  animali  in violazione delle prescrizioni contenute nei

commi 1 e 2 e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.

                               Art. 4.

  1. Il  Ministero  dell’agricoltura  e  delle  foreste,  su  parere

dell’Istituto sperimentale per la zootecnia, può autorizzare,  anche

in  deroga  a quanto stabilito nell’art. 1, comma 1, lettera c) e nei

libri  genealogici  o  nei  registri  anagrafici  ad  essi  relativi,

l’impiego  di  riproduttori  e di materiale di riproduzione a fini di

ricerca e di sperimentazione.

                               Art. 5.

  1. E’  consentita  la  commercializzazione  di animali di razza di

origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli  e

degli   embrioni  dei  medesimi,  esclusivamente  con  riferimento  a

soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di  cui

al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettere a) e b), e che risultino

accompagnati  da  apposita  certificazione  genealogica,   rilasciata

dall’associazione  degli  allevatori  che  detiene  il relativo libro

genealogico o il registro anagrafico.

  1. E’ ammessa, altresì, la commercializzazione di animali di razza

originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell’agricoltura e

delle foreste abbia con proprio provvedimento  accertato  l’esistenza

di  una  normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse

condizioni e’ ammessa  la  commercializzazione  dello  sperma,  degli

ovuli  e  degli  embrioni provenienti dai detti animali originari dei

Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni più  favorevoli  di  quelle

riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.

  1. Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque commercializza

gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni

ivi contenute e’ punito con la sanzione amministrativa del  pagamento

di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.

                               Art. 6.

  1. I disciplinari di cui all’art. 2 attualmente vigenti in materia

di  istituzione  e  tenuta  dei  libri  genealogici  e  dei  registri

anagrafici, sono modificati in conformità alla normativa comunitaria

ed alle disposizioni di cui al presente decreto.

  1. Con decreto del Ministro dell’agricoltura  e  delle  foreste  si

provvederà al recepimento  della  normativa  tecnica  emanata  dalla

Comunità  economica  europea   in   applicazione   della   direttiva

91/174/CEE.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 1992- SCALFARO, AMATO, Presidente del Consiglio dei  Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie COLOMBO, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

ALLEGATO

Libro genealogico.

  • Per il  libro  genealogico  si  intende  il   libro   tenuto   da un’associazione  nazionale  di  allevatori  dotata  di   personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti  gli animali riproduttori di una determinata razza con  l’indicazione  dei loro ascendenti e delle prestazioni riproduttive e produttive.

Registro anagrafico.

  • Per registro  anagrafico  si  intende  il  registro   tenuto   da un’associazione  nazionale  di  allevatori  dotata  di   personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati  gli animali riproduttori di una determinata razza con  l’indicazione  dei loro ascendenti, se noti, e delle eventuali prestazioni  riproduttive e produttive.

 

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1991 relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (91/174/CEE).

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli animali di razza, in quanto animali vivi, sono compresi nell’elenco di cui all’allegato II del trattato;

considerando che l’allevamento di animali di razza rientra generalmente fra le attività agricole; che esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale e merita pertanto di essere incentivato;

considerando che per le specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina sono state previste, nell’ambito comunitario, norme specifiche di armonizzazione in campo zootecnico;

considerando che, ai fini di uno sviluppo razionale dell’allevamento di animali di razza e per accrescere così la produttività del settore, è opportuno emanare norme comunitarie in materia di commercializzazione di questi animali;

considerando che, in linea di massima, gli scambi intracomunitari non possono essere vietati, limitati o ostacolati;

considerando che occorre estendere ai bufali riproduttori di razza pura le disposizioni applicabili ai bovini riproduttori di razza pura e modificare di conseguenza la direttiva 77/504/CEE (4);

considerando che occorre prevedere che le disposizioni della direttiva 90/425/CEE (5) siano applicabili a questo settore;

considerando che è d’uopo disporre che le importazioni di animali di razza provenienti da paesi terzi non possano essere effettuate a condizioni meno rigorose di quelle applicate nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per animali di razza: ogni animale d’allevamento contemplato nell’allegato II del trattato, i cui scambi non siano ancora stati oggetto di regolamentazione comunitaria zootecnica più specifica e che sia iscritto oppure registrato in un registro o in un libro genealogico tenuto da un’organizzazione o da un’associazione di allevatori riconosciuta.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

– la commercializzazione di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi non sia vietata, limitata od ostacolata per motivi di carattere zootecnico o genealogico;

– per assicurare il rispetto delle disposizioni del primo trattino i criteri di autorizzazione e di riconoscimento delle organizzazioni o delle associazioni di allevatori, i criteri d’iscrizione o di registrazione nei registri e nei libri genealogici, i criteri di ammissione alla riproduzione di animali di razza e all’impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, nonché il certificato da prescrivere ai fini della loro commercializzazione siano stabiliti in modo non discriminatorio, nel rispetto dei principi stabiliti dall’organizzazione o dall’associazione che tiene il registro o il libro genealogico dell’origine della razza.

Nell’attesa dell’attuazione delle eventuali modalità d’applicazione di cui all’articolo 6, le legislazioni nazionali rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 3

All’articolo 1, lettera a) della direttiva 77/504/CEE le parole « compresi i bufali » vengono inserite dopo le parole « della specie bovina ».

Articolo 4

Al capitolo II dell’allegato A della direttiva 90/425/CEE, viene aggiunta la seguente rubrica:

« Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.

GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37. »

Articolo 5

Fino all’applicazione di una regolamentazione comunitaria in materia, le condizioni applicabili alle importazioni in provenienza da paesi terzi di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, non devono essere più favorevoli di quelle vigenti negli scambi intracomunitari.

Articolo 6

Le modalità d’applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all’articolo 11 della direttiva 88/661/CEE (6).

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1o gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari dalla presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

  1. STEICHEN (1) GU n. C 304 del 29. 11. 1988, pag. 6. (2) GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 365. (3) GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 25. (4) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8. Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8). (5) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/675/CEE (GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1). (6) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.