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A questa soluzione è arrivata la Corte di Cassazione Penale con sentenza n.3741 del 28.01.2016, rigettando il ricorso presentato dall’ex marito.

In particolare nel caso di specie il ricorrente in fatto al punto d) adduceva come giustificazione al mancato versamento degli alimenti il miglioramento delle condizioni di vita della ex moglie in quanto, la stessa, era ritornata a vivere presso l’abitazione dei propri genitori.

La Corte di Cassazione con tale sentenza ha ritenuto inconsistente tale affermazione ritenendo che “il pur ipotetico miglioramento delle condizioni di vita  della signora, grazie all’ausilio dei genitori, non incide in alcun modo sulla persistenza, in capo al prevenuto, dell’obbligo, la cui violazione implica la fattispecie prevista e punita dall’art. 570 c.p.”