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Il Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 24/2017 arriva a stabilire che “la perdita dell’animale d’affezione va risarcito”!

Secondo il Tribunale vicentino, il danno non patrimoniale legato alla perdita dell’animale d’affezione rappresenta difatti un diritto inviolabile tutelato attraverso l’aggancio all’art. 2 della costituzione, trattandosi, sempre più spesso di un vero e proprio “membro della famiglia”.

Entrando nel merito della vicenda una clinica veterinaria dopo aver operato un cane lo stesso veniva smarrito.

Il cane in questione difatti era uscito dalla struttura e non è mai stato ritrovato, nonostante le approfondite ricerche e la denuncia di smarrimento.

La fuga e la presumibile morte dell’animale viste le condizioni di salute erano responsabilità della clinica.

Si tratta difatti di omessa sorveglianza e negligenza del personale che ha fatto sì che l’animale uscisse dalla porta aperta mentre era in corso una pulizia della cuccia.

Da qui l’istanza, da parte dei proprietari, volta a convenire in giudizio la clinica affinché venisse condannata al risarcimento di tutti danni patrimoniali (per la pubblicazione degli annunci di smarrimento) e non patrimoniali patiti in conseguenza della perdita del loro animale d’affezione.

Secondo gli attori, la fuga e la presumibile morte del cane (stante le sue precarie condizioni di salute legata all’intervento chirurgico appena effettuato) erano da ricondurre all’omessa vigilanza e negligenza del personale di turno preposto alla custodia dell’animale, che era stato lasciato libero di circolare all’interno dei locali dell’ambulatorio durante la pulizia della cuccia, uscendo poi dalla porta d’ingresso rimasta aperta.

Per il tribunale sussiste l’inadempimento del contratto d’opera professionale con cui la clinica si era impegnata, non solo, lo svolgimento dell’intervento chirurgico, ma porre in essere le successive cure postoperatorie provvedendo alla custodia e alla sorveglianza dell’animale durante la degenza, apprestando tutte le misure e gli accorgimenti necessari a evitarne la fuga.

Confermata la responsabilità della clinica per l’evento dannoso ex articolo 1228 CC, il giudice vicentino sposta la sua attenzione sull’individuazione e quantificazione dei danni ritenendo, non solo, che sussista un pregiudizio patrimoniale, ma anche un danno non patrimoniale (nella specie un danno morale risarcibile ex articolo 2059 c.c.) provocato dalla morte dell’animale d’affezione, nonostante il contrario indirizzo giurisprudenziale avallato dalle sezioni unite del 2008.

Sempre più numerose pronunce della giurisprudenza di merito, evidenzia il giudicante, propongono un cambiamento della decisione del supremo collegio elevando al rango di diritto inviolabile ex art. 2cost. la tutela dell’animale d’affezione, anche sulla scorta dei recenti interventi legislativi (ad esempio L.189/2004) tendenti ad assicurare speciale protezione agli animali mediante lo strumentario repressivo penalistico.

Il rapporto con gli animali domestici, si legge in sentenza, “non può essere paragonato a quello con una cosa, trattandosi di una relazione con esseri viventi prevalentemente fonti di compagnia e nella maggior parte dei casi, considerati dai loro padroni come “membri della famiglia”.

Non può, pertanto, essere condiviso nell’attuale mutato contesto sociale l’orientamento che considera privo di copertura costituzionale rapporto d’affetto tra uomo e animale, non potendosi dubitare del fatto che molte ipotesi di detto rapporto si inserisce una di quelle attività realizzatrice della persona che la costituzione tutela l’articolo 2.

Alla luce di tali considerazioni, il tribunale ritiene di dover aderire all’indirizzo giurisprudenziale favorevole al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione, anche al di fuori dei casi di danno conseguente reato, nel caso di specie quantificato in € 3500,00 oltre interessi.

Sentenza del tribunale di Vicenza n. 24 del 2017