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E’ di pochi giorni fa la decisione della Cassazione in merito alla decorrenza della revisione dell’assegno di mantenimento.

La stessa Corte ha sancito con Ordinanza n. 16173/15 che :”In materia di revisione dell’assegno, il diritto  a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell’altro, nella misura e nei modi stabiliti nella sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservando la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatti sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni revisione non può avere efficacia retroattiva: resta del tutto irrilevante il momento in cui maturano i presupposti per modificare il trattamento economico, la decisione giurisprudenziale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento normativo, rispetto alla domanda  di modificazione

Ecco le importanti novità previste dalla Cassazione :

La decorrenza della riduzione dell’assegno da corrispondere all’ex coniuge non può agire retroattivamente, ma deve cominciare dalla modifica del provvedimento.

Con la predetta Ordinanza la Cassazione accoglie un solo motivo di ricorso di una donna contro la decisione della Corte d’appello di Napoli che, erroneamente, aveva determinato la decorrenza della riduzione dell’assegno che il marito era tenuto a versarle, prima della stessa proposizione della domanda.

Secondo il giudice di merito, le condizioni dell’uomo erano mutate, a causa del licenziamento e dell’impossibilità dello stesso, per ragioni di salute, di trasferirsi in un’altra città che gli avrebbe consentito di lavorare.

Era, pertanto, opportuno ridurre l’entità dell’assegno mensile (850 euro).

La donna, tra gli altri motivi di ricorso presentati in Cassazione, rilevava che il giudice di secondo grado aveva sbagliato a determinare la decorrenza della riduzione del contributo mensile, e cioè precedentemente alla data di proposizione della domanda per modificare i provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi.

Sul punto, la donna ha ragione e il suo ricorso viene accolto.

Come ricordano gli “Ermellini”, «in materia di revisione dell’assegno, il diritto a percepirlo di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell’altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione».

La Cassazione accoglie il quarto motivo di ricorso della donna e rigetta nel resto il ricorso.